Codice Appalti e Risk Management: un’Opportunità per le Imprese

Il nuovo Codice degli Appalti rappresenta un punto di svolta nella disciplina dei contratti pubblici, introducendo un approccio più moderno e integrato alla gestione dei rischi.

Codice Appalti e Risk Management: un’Opportunità per le Imprese

Ricorrono in questo mese di ottobre, i sessant’anni dall’inaugurazione dell’ultimo tratto dell’Autostrada del Sole da Milano a Napoli. La cosa che forse più colpisce di questa opera strategica per l’Italia è che è stata terminata negli anni Sessanta in soli 8 anni. Questa riflessione fa sorgere forti dubbi sulle condizioni attuali del Sistema Paese, dove spesso si annunciano opere, anche finanziate dall’Europa, ma che incorrono in una gestazione infinita anche a causa di affidamenti ad imprese inadeguate, a cascate di subappalti ed imprese inadeguate dal punto di vista tecnico e finanziario, che falliscono nell’arco di sviluppo del progetto stesso.

Tuttavia, il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), aggiornato con le modifiche introdotte, da ultimo, dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, rappresenta un punto di svolta nella disciplina dei contratti pubblici, introducendo un approccio più moderno e integrato alla gestione dei rischi. Per quanto riguarda le aziende che si aggiudicano un appalto, il Codice pone una particolare attenzione all’individuazione e alla gestione dei rischi, al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza e la corretta esecuzione dei contratti. In questo senso, impone alle aziende di dotarsi di strumenti e di risorse – i professionisti della security! – per gestire tutti i rischi legati ad un appalto e che mitiga il rischio per il Paese.

Sebbene il Codice non presenti una sezione dedicata esclusivamente all’elencazione esaustiva dei rischi e delle relative azioni correttive, questi elementi sono disseminati in diverse disposizioni e trovano particolare rilievo nei seguenti ambiti. Ne descriviamo alcune, ma gli spunti sono davvero tanti.

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Questo piano, citato nell’Art. 28 (Allegato I.7) “Piano di sicurezza e di coordinamento”, identifica l’organizzazione delle lavorazioni per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri. Contiene misure per gestire i rischi specifici legati all’area e all’organizzazione del cantiere, comprese le interferenze e i rischi aggiuntivi. Le azioni correttive sono specificate quando necessario per garantire la sicurezza.

COSTI DELLA SICUREZZA

I costi relativi alla sicurezza vengono individuati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nel documento di valutazione dei rischi (DUVRI), e nella stima della stazione appaltante. Questi costi sono esclusi dal ribasso d’asta e rappresentano una parte fondamentale per la gestione dei rischi nei progetti di appalto.

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa richiede una valutazione complessa delle offerte, che va oltre il mero prezzo. Questo implica una valutazione attenta dei rischi connessi all’esecuzione del contratto, che le imprese devono considerare nella formulazione delle proprie offerte.

Si veda, ad esempio, all’Art. 107 “Principi generali in materia di selezione”: “La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi […]”.

Più esplicito ancora l’Art. 95 “Cause di esclusione non automatica”, che elenca una serie di condizioni che escludono un operatore economico quali, ad esempio: infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, conflitto di interessi, distorsione della concorrenza, illecito professionale o integrità. 

TRASFERIMENTO DEL RISCHIO OPERATIVO

Come descritto nell’Art. 177 “Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo”, l’aggiudicazione di una concessione implica il trasferimento del rischio operativo al concessionario. Questo rischio può riguardare la realizzazione dei lavori o la gestione dei servizi e deve essere legato a fattori di mercato non prevedibili, non imputabili alle parti. Inoltre, le penalità per mancata prestazione dei servizi o la riduzione del corrispettivo agiscono come azioni correttive per garantire la qualità e quantità del servizio.

I rischi che un’impresa può incontrare nell’esecuzione di un appalto pubblico sono numerosi e variabili a seconda della natura del contratto. Tra i principali rischi si possono citare:

  • rischi economici: variazioni dei prezzi, difficoltà nel reperimento dei materiali, ritardi nei pagamenti;
  • rischi tecnici: complessità dell’opera, modifiche al progetto, imprevisti tecnici;
  • rischi giuridici: contenziosi, modifiche normative, inadempimenti contrattuali;
  • rischi organizzativi: difficoltà nella gestione del personale, problemi di coordinamento, carenze organizzative;

Le azioni correttive che un’impresa può adottare per gestire questi rischi sono molteplici e possono includere, di conseguenza:

  • analisi dei rischi: una valutazione accurata dei rischi prima della presentazione dell’offerta;
  • pianificazione: elaborazione di un piano dettagliato per l’esecuzione del contratto, che tenga conto dei rischi individuati;
  • assicurazioni: stipula di polizze assicurative per coprire i rischi più significativi;
  • collaborazione con i consulenti: coinvolgimento di esperti in diversi settori (legale, tecnico, finanziario) per una gestione più efficace dei rischi;
  • monitoraggio continuo: verifica periodica dell’andamento del contratto e adeguamento delle misure adottate in caso di variazione dei rischi.

Il subappalto (Art. 119 “Subappalto”) può comportare una ripartizione dei rischi tra l’appaltatore principale e i subappaltatori. Il Codice prevede una disciplina dettagliata del subappalto, al fine di garantire che i rischi siano ripartiti in modo equo e trasparente.

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE

La verifica della capacità economica e finanziaria delle imprese (si veda Art. 106 “Garanzie per la partecipazione alla procedura”) è finalizzata ad accertare la loro solidità e la loro capacità di far fronte agli impegni assunti. Questo implica una valutazione dei rischi connessi all’esecuzione del contratto, che l’impresa dovrà dimostrare di essere in grado di gestire.

Le imprese sono sottoposte anche alla verifica della capacità tecnica e professionale (si veda Art. 105 e ALLEGATO II.8 “Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita”), volta a garantire che esse dispongano delle competenze necessarie per eseguire correttamente il contratto. Anche in questo caso, è implicita una valutazione dei rischi connessi all’esecuzione del contratto e delle misure che l’impresa intende adottare per gestirli.

Il Codice degli Appalti pone una forte enfasi sulla gestione dei rischi nei contratti pubblici. Le imprese che intendono partecipare a gare d’appalto devono essere consapevoli dei rischi a cui vanno incontro e devono adottare tutte le misure necessarie per gestirli in modo efficace. Una corretta gestione dei rischi è fondamentale per garantire il successo dell’esecuzione del contratto e per salvaguardare la reputazione dell’impresa.

Questo Codice deve essere visto dalle imprese come una spinta ulteriore nella direzione della sicurezza e della gestione del rischio e alla valorizzazione delle professionalità legate al Risk & Security Management.

Download: Nuovo Codice appalti PDF, aggiornato e completo di allegati – BibLus-net (acca.it)

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